A decorrere dal 1° gennaio 2020 la Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (I.M.U.) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.
Dall’anno 2020 la TASI NON è dovuta perché con L. 160/2019 art. 1 c. 738 è stata soppressa.
Si evidenziano qui le principali novità per l’anno 2022:
ABITAZIONE PRINCIPALE (art. 5-decies del D.L.146/2021 conv. con L. 215/2021): La norma dispone che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in altri comuni, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo stesso. La scelta dovrà essere comunicata mediante presentazione della dichiarazione I.M.U. al Comune di ubicazione dell’immobile da considerare abitazione principale. Tale dichiarazione per l’anno 2022 andrà presentata entro il 30/06/2023. Nello specifico per la compilazione del modello dichiarativo il contribuente deve barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019» .
IMU PENSIONATI ESTERI (art. 1 comma 743 della Legge 234/2021 – legge di bilancio 2022): Limitatamente all’anno 2022 l’IMU è ridotta al 37,5% relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residente nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzio e internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d’imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,50%.Il MEF ha pubblicato la risoluzione 5/DF dell’11 giugno 2021 in cui specifica che la riduzione prevista per i pensionati esteri in convenzione internazionale è una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in altri paesi.
BENI MERCE (art. 1 comma 751 L. 160/2019 – legge di bilancio 2020): a decorrere dal 01/01/2022, sono esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall’impresa costruttrice, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera c) d) e f) del DPR n. 380/2001 e finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione I.M.U. a pena di decadenza.
ESENZIONE IMMOBILI CAT. D3 (art.78 comma 1, lett.d), e comma 3 del D.L. 104/2020): Per l’anno 2022, così come per il saldo 2020 e per l’anno 2021, resta confermata l’esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli (ossia gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3), a condizione che i relativi proprietari siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO : Per effetto dell’art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ai fini della determinazione dell’imposta, l’aliquota IMU è applicata in misura ridotta al 75%. La riduzione si applica anche per le eventuali pertinenze (nel numero massimo di una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7) concesse in locazione unitamente all’abitazione.
Sono soggetti passivi i possessori di immobili, intendendosi:
Nell’ipotesi in cui vi siano più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso anche per le esenzioni o le agevolazioni d’imposta.
Sono rimaste invariate le scadenze per i versamenti in acconto e a saldo dell'imposta:
Il Comune di Tortoreto con delibera di C.C. n. 5 del 03/02/2022, rettificata con delibera C.C. n. 14 del 22/03/2022, ha approvato le seguenti aliquote IMU per l’anno 2022, confermando quelle applicate per il 2021:
Il versamento dell’IMU cumulativo per tutti gli immobili posseduti da ogni contribuente nel Comune di Tortoreto è effettuato tramite MODELLO F24 pagabile presso qualsiasi sportello bancario od ufficio postale o tramite internet mediante servizio di pagamento F24 online per i titolari di conti correnti bancari e postali con servizio attivo, avendo cura di trascrivere correttamente il CODICE ENTE L307 specifico per il Comune di Tortoreto e il codice tributo corretto tra i seguenti:
3912: abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3914: terreni (destinatario il Comune)
3916: aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918: altri fabbricati (destinatario il Comune)
3925: immobili Categoria D Stato (destinatario lo Stato)
3930: immobili Categoria D incremento Comune (destinatario il Comune)
L’I.M.U. va versata senza decimali, con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore. L'arrotondamento all'unità va effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato.
Utilità